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Come funziona il riconoscimento di paternità per un figlio nato fuori dal matrimonio

Il riconoscimento della paternità è un atto con il quale i figli naturali, ossia quelli nati al di fuori del matrimonio per cui non opera la presunzione di paternità del marito, possono essere riconosciuti dal proprio padre e portarne il cognome.

Si tratta di un atto solenne e irrevocabile che deve essere formalizzato secondo modalità previste dalla legge: è possibile farlo nell’atto di nascita, in una dichiarazione resa davanti all’Ufficiale dello stato civile, mediante atto pubblico stipulato innanzi a un pubblico ufficiale ovvero in un testamento o in un’istanza presentata al Giudice tutelare.

Per ciò che concerne il riconoscimento contenuto nel testamento, va ricordato che questo produrrà i suoi effetti solo al momento della morte del testatore, essendo l’atto in cui sono contenute le ultime volontà modificabile o revocabile in ogni momento sino alla morte.

Una volta effettuato il riconoscimento, questo non può essere revocato ed ogni clausola che ne limiti gli effetti è nulla.

La condizioni essenziale affinchè un genitore possa riconoscere il proprio figlio è rappresentata dal consenso di quest’ultimo, in caso abbia compiuto gli anni quattordici, ovvero, in caso contrario, il consenso dell’altro genitore.

È quanto stabilisce l’art. 250 c.c., il quale dispone altresì che il consenso al riconoscimento può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio; in tal caso, il genitore che ha interesse al riconoscimento, deve ricorrere al giudice competente, presso il Tribunale dei Minorenni, affinché fissi un termine per la notifica del provvedimento all’altro genitore, il quale potrà opporsi.

Proposta l’opposizione, il giudice sarà chiamato ad assumere ogni informazione necessaria per poter decidere, ivi compresa l’audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni o di età inferiore, nell’ipotesi in cui sia capace di discernimento.

Una volta deciso, il magistrato pronuncerà la sentenza che tiene conto del rifiuto manifestato da uno dei genitori e conterrà i provvedimento relativi al mantenimento del minore e al suo cognome.

Deve essere ricordato che i soggetti che non abbiano compiuto gli anni sedici non possono effettuare il riconoscimento di un figlio, salva l’autorizzazione del giudice, che valuta gli interessi della prole.

Il figlio naturale riconosciuto ha gli stessi diritti del figlio legittimo.

Cosa fare se l’altro genitore rifiuta il consenso al riconoscimento

Ove non vi sia la volontà di uno dei genitori di riconoscere il figlio come proprio, è possibile chiedere ed ottenere in giudizio l’accertamento della paternità e della maternità tramite un Avvocato Civilista.

In particolare, l’art. 269 c.c. statuisce che la maternità e la paternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate; la prova può essere data con ogni mezzo, ma, nel caso in cui si debba provare la paternità, le sole dichiarazioni della madre volte a dimostrare che questa ha consumato dei rapporti sessuali con l’asserito padre non sono sufficienti.

Pertanto, chi è nato fuori dal matrimonio e non è stato riconosciuto alla nascita da uno dei genitori naturali, può promuovere un'azione davanti al Tribunale allo scopo di ottenere una sentenza dichiarativa della filiazione che, ai sensi dell’art. 277 c.c., produce gli stessi effetti del riconoscimento.

La competenza a decidere appartiene in questo caso al Tribunale ordinario, anche nel caso in cui il figlio sia minorenne.

L’azione può essere proposta senza limiti di tempo, essendo questa imprescrittibile e non è più soggetta ad alcuna valutazione relativa alla sua ammissibilità.

Difatti, prima dell’intervento della Corte Costituzionale, con sentenza n. 50 del 10 febbraio 2006, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art. 274 c.c., l’azione di riconoscimento era subordinata al previo esperimento di una procedura di ammissibilità, che prevedeva il vaglio da parte del Tribunale circa la sussistenza di sufficienti indizi che facessero apparire giustificata tale azione.

Questa procedura è stata dalla Consulta giudicata contrastante con il dettato costituzionale, ragion per cui è stata definitivamente eliminata, potendosi agire direttamente innanzi al Tribunale per il giudizio di accertamento del rapporto di filiazione.

Come ottenere l’accertamento giudiziale della paternità

La prova principale in questo tipo di giudizio è evidentemente rappresentata dall’esame del DNA, in grado di eliminare ogni incertezza in merito alla paternità ed idonea a rendere il giudizio assolutamente rapido, ma la paternità può essere accertata e dichiarata anche in assenza di tale esame.

Nel corso del giudizio, infatti, si applicheranno le ordinarie regole relative all’onere della prova, per cui la parte che agisce dovrà fornire tutti gli elementi idonei a convincere il giudice dell’esattezza della propria posizione, anche mediante testimonianze.

All’esito del giudizio, interverrà l’eventuale sentenza di riconoscimento che, a seguito della legge 219/2012, produce effetti non soltanto tra le parti ma, anche, nei confronti dei parenti, come ad esempio i nonni. La normativa previgente prevedeva che il figlio naturale rimanesse al di fuori della famiglia, pur vantando dei diritti nei confronti dei genitori mentre, con il superiore intervento normativo, che ha equiparato a tutti gli effetti figli naturali e figli legittimi, si è definitivamente superata tale incongruenza.

Mancato riconoscimento per motivi economici o familiari

L’accertamento giudiziale del rapporto di filiazione si rende spesso necessario in quelle situazioni in cui il genitore, per interessi economici o personali, non abbia affatto l’intenzione di prendersi le responsabilità connesse alla potestà genitoriale.

La casistica è molto varia. Può capitare che tale mancata volontà derivi dalla circostanza che vede il genitore impegnato con un’altra famiglia che non intende lasciare, come è il caso di colui che abbia concepito un figlio in occasione di una relazione extraconiugale.

Molto spesso però, le motivazioni che spingono a negare sino all’ultimo la propria paternità sono economiche. La preoccupazione di dover assumere impegni onerosi nei confronti di un nuovo figlio e, indirettamente, nei confronti di una madre con cui non esiste più un rapporto d’amore, o non è mai esistito, spingono l’uomo a fuggire, a negare l’evidenza e, da ultimo, a tergiversare sino al punto di rendere necessaria una sentenza, non cambiando di fatto l’esito della vicenda ma senz’altro causando l’enorme dilatazione dei tempi.

Politici e Calciatori, storie di intrighi 

Tra le persone che più ostinatamente resistono al riconoscimento dei propri figli, vi sono certamente le celebrità o, più che altro, quelle persone che, in ragione del proprio lavoro, hanno costantemente i riflettori puntati addosso e il conto corrente nel mirino di persone arriviste.

Nel corso negli anni si sono moltiplicate le vicende che hanno visto coinvolti personaggi celebri, in battaglie legali dirette ad inchiodarli alle loro responsabilità.

Dai calciatori ai politici, passando per i manager e i principi; tutti hanno pagato nelle aule dei tribunali la superficialità dimostrata nella gestione dei rapporti. Basti pensare alla nota vicenda che ha coinvolto il figlio naturale di Diego Armando Maradona, o la più recente legata al meno glorioso calciatore Mario Balotelli, che fino all’ultimo ha rifiutato ogni esame del DNA, sostenendo incredibilmente che quella bambina che abbiamo ammirato su ogni giornale, con il suo stesso viso, non fosse sua figlia.

Vi sono poi vicende che per anni hanno interessato l’utente comune di giornali scandalistici e tv: il riconoscimento postumo di Manuela Villa, la tanto discussa figlia del celeberrimo cantante Claudio Villa. Manuela non è mai stata riconosciuta dal padre, dopo esser nata da una relazione extraconiugale, e, non appena compito il diciottesimo anno di età, ha iniziato e portato avanti una dura ed estenuante battaglia, vinta soltanto nel 2004.

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